
L’art. 337 septies c.c., comma 1, stabilisce che il giudice può disporre il pagamento di un assegno ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente, e che in tal caso l’assegno è versato direttamente all’avente diritto.
La norma dunque non consente dubbi sul fatto che il pagamento dell’assegno di mantenimento direttamente al figlio maggiorenne, invece che al genitore convivente, non è una facoltà dell’obbligato, ma può essere solo il frutto di una decisione giudiziaria.
Un eventauale accordo tra padre, madre e figlio, in virtù del quale il primo si accorda con la seconda nel versare direttamente al figlio tale assegno, non potrebbe che essere nullo e privo di effetti.